Dichiarazione di conformità di compatibilità alimentare M.O.C.A.


Centro Servizi Industriali s.a.s. organizza corsi di formazione sulla legislazione MOCA o propone assistenza nella certificazione per i manufatti a contatto con gli alimenti.


1. documentazione di supporto:1.1 specifiche di composizione dei materiali e dell’approvvigionamento 
1.2 certificazioni di conformità da parte dei fornitori 
1.3 rapporti di prova su sostanze di partenza 
1.4 documentazione su materie prime e semilavorati   2. documenti operativi 
2.1 modalità di selezione dei materiali 
2.2 registrazione dei dati di produzione 
2.3 controlli della produzione 
2.4 azioni correttive 
2.5 controlli su prodotto finito 
2.6 gestione magazzino e spedizione - trasporto 
2.7 formazione del personale  
Il controllo dovrà verificare anche la presenza della documentazione ai fini della rintracciabilità (art. 17 del  regolamento (CE) 1935/2004) in particolare dovranno essere presenti: 
- sistemi per individuare le imprese da cui provengono i materiali e/o le materie prime; 
- sistemi per individuare le imprese a cui sono stati forniti i materiali; 
- sistemi per l’individuazione dell’eventuale presenza del materiale sul mercato.  
3. documenti da consegnare 
- Dichiarazione di conformità - prevista dal DM 21.3.1973 e s.m.i.  e dal regolamento (CE) art 16 del 1935/2004 
- L’etichettatura dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è disciplinata dagli artt. 3 e 15 del Regolamento (CE) 1935/2004. 
- simbolo   

1)    Il D. Lgs. 29/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.02 2017, stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Multe fino ad un massimo di € 80 mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali. 

Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano: 
§ produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana, 
§ violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche, mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, 
§ violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.   

Il Dlg. 29/2017 riguarda pertanto §Produzione in proprio e per conto terzi di: materiali MOCA; 
§
Trasformazione delle materie prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti 
§
Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici, ecc.) 
§
Deposito: comprende l’esclusiva attività di stoccaggio rivolta al pubblico a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA 
§ Distribuzione all’ingrosso: comprende gli operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di materie prime o MOCA anche attraverso tipologie di commercio come e-commerce.

Le imprese che rientrano nelle suddette tipologie devono inviare apposita comunicazione allo SUAP del Comune di riferimento, indicando i materiali e la tipologia di attività CONTROLLI organi preposti.
In caso di controllo degli organi preposti sarà necessario esibire: 
1.         la raccolta dati sul diagramma di flusso produttivo; 
2.         la raccolta dati sulle materie prime; 
3.         la valutazione igienico sanitaria delle strutture; 
4.         la valutazione documentale; 
5.         la verifica della presenza e applicazione di un sistema di Assicurazione e Controllo qualità; 
6.         la rintracciabilità.   

Per il punto 4) valutazione documentale, si esaminerà in generale: 
a)         la dichiarazione di conformità specifica che accompagna il MOCA sino agli utilizzatori; 
b)       la documentazione di supporto, che comprova la conformità dichiarata e che comprende 
 - le dichiarazioni dei produttori di materie prime con eventuali indicazioni d’uso; 
- gli esiti delle analisi di laboratorio effettuate. 


 

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